1. I fondi agricoli, anche se rientranti nel territorio compreso nel perimetro di parchi archeologici naturalistici o di altra specie, ancorché trasferiti a qualsiasi autorità amministrativa statale, regionale, provinciale, comunale o ad un ente pubblico istituito con legge, ove non possano essere destinati immediatamente per qualsiasi motivo all'uso per il quale sono stati espropriati, o comunque di fatto non siano utilizzati per quello specifico uso per mancanza di fondi, perché il progetto di utilizzo non è ancora completato o è attuato gradualmente, sono retrocessi in uso gratuito ai proprietari che ne fanno richiesta.
1. I fondi retrocessi in uso possono avere solo destinazione agraria conforme alle coltivazioni in uso nel territorio.
2. L'uso deve essere diretto alla intensificazione della coltura e alla migliore produttività del fondo.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono essere concessi ad altri soggetti, fatto salvo il diritto della successione di uso agli eredi.
4. Ove il conduttore non desideri più mantenere in uso il fondo, esso deve essere restituito all'assessorato all'agricoltura competente.
1. Colui il cui bene sia stato espropriato o nei confronti del quale è iniziata la procedura per la retrocessione in uso, presenta apposita domanda alla regione competente, corredata della seguente documentazione;
a) copia di tutti gli atti di occupazione e di esproprio;
b) perizia giurata elaborata da un libero professionista abilitato attestante lo stato dei luoghi, la presenza di costruzioni, le colture esistenti, corredata dai certificati catastali e dagli estratti di mappa;
c) atto sostitutivo dell'atto di notorietà ove dichiari di essere stato proprietario o di esserlo tuttora, la fase in cui si trova la procedura di esproprio, l'eventuale indennizzo percepito e l'eventuale contenzioso esistente.
2. Copia della domanda, con un elenco della documentazione allegata, è inoltrata all'ufficio periferico competente alla cui gestione dovrebbero passare o sono passati i fondi.
3. Decorso un mese dalla presentazione della domanda, la regione, tramite l'ufficio periferico, provvede alla consegna del fondo e redige un verbale di consegna.
4. Decorsi quattro mesi senza che la regione abbia provveduto alla consegna del fondo, colui che ha fatto istanza di retrocessione comunica, con atto notificato alla stessa, l'intenzione di procedere all'immissione nel fondo, indicandone il giorno, l'ora, nonché il nome del professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi o dei periti agrari che procede alla verbalizzazione dell'immissione nel fondo.
5. L'avviso è firmato per accettazione dal professionista ed è notificato alla controparte almeno due mesi prima dell'immissione. Avvenuta l'immissione il professionista cura la notifica di una copia conforme al verbale di immissione e consistenza alla regione.
1. L'ente per la cui finalità era iniziata la procedura di occupazione o di esproprio, ove si vengano a realizzare i presupposti di cui al presente articolo, emette un decreto motivato di cessazione della retrocessione in uso. Al decreto deve essere allegata la dichiarazione giurata prevista dall'articolo 9.
2. È requisito per la cessazione della retrocessione in uso l'esistenza dei fondi per la realizzazione del progetto per cui la procedura di esproprio era iniziata, entro un anno dall'ordinanza di cessazione di retrocessione in uso, o, ove non si debba realizzare alcuna opera, l'istituzione dell'ente a cui viene destinato il fondo e la possibilità entro un anno di permettere al pubblico la fruibilità del bene.
3. L'ente di cui al comma 2 procede alla retrocessione in uso se il conduttore realizza opere diverse dalla conduzione agraria o che possano in qualche modo pregiudicare l'uso per cui il bene è stato espropriato.
1. La presentazione della domanda di concessione in uso determina la sospensione della procedura di esproprio e dell'eventuale impugnazione pendente, salva diversa espressa volontà del richiedente. La procedura di esproprio riprende e le cause sono riassunte su espressa richiesta dell'interessato ove il richiedente rinunzi alla concessione in uso ovvero l'amministrazione abbia i mezzi e le strutture per
1. I proprietari delle costruzioni ad uso abitativo, realizzate entro il 31 dicembre 1990 e ricadenti nel perimetro di zona di inedificabilità assoluta, così come individuata dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione 16 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 24 maggio 1968, ai sensi dell'articolo 2-bis
1. Il soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 6, entro tre anni dalla presentazione della domanda di regolarizzazione, di concerto con il comune, incarica un professionista di redigere un progetto di adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze alle caratteristiche ambientali in cui ricade la zona, al fine di mimetizzare al massimo la costruzione con l'ambiente circostante.
2. La nomina del tecnico per la realizzazione del progetto è notificata, a cura del sindaco, al proprietario, il quale può nominare un proprio tecnico che può presentare osservazioni e proposte al professionista incaricato della redazione del progetto.
3. Il progetto, approvato dalla soprintendenza di intesa con il sindaco, costituisce rilascio di concessione edilizia ed è notificato dallo stesso sindaco con l'ordinanza di esecuzione delle opere e congiuntamente alla liquidazione delle spese di progettazione al proprietario. Il proprietario è obbligato a realizzare le opere ed a pagare il costo del progetto entro un anno, pena l'incameramento della fidejussione e l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.
1. Tutti gli enti che gestiscono parchi archeologici paesaggistici naturali ne garantiscano
1. Ad ogni atto di esproprio o di occupazione di urgenza deve essere allegata una dichiarazione giurata del funzionario responsabile, che attesti l'esistenza di fondi immediatamente disponibili per realizzare il progetto delle opere che va ad insistere sul fondo da espropriare, o, ove non si debba realizzare alcuna opera, che attesti che è stato istituito l'ente a cui deve essere destinato il fondo per cui il bene
1. Tutti gli atti amministrativi previsti dalla presente legge sono atti definitivi immediatamente impugnabili dinanzi al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio con il rito della sospensiva. Tali decisioni devono essere motivate.
1. I princìpi e le norme della presente legge costituiscono princìpi e norme fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.