PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.
NORME IN MATERIA DI RECUPERO PAESAGGISTICO ED AGRARIO

Art. 1.
(Retrocessione in uso).

      1. I fondi agricoli, anche se rientranti nel territorio compreso nel perimetro di parchi archeologici naturalistici o di altra specie, ancorché trasferiti a qualsiasi autorità amministrativa statale, regionale, provinciale, comunale o ad un ente pubblico istituito con legge, ove non possano essere destinati immediatamente per qualsiasi motivo all'uso per il quale sono stati espropriati, o comunque di fatto non siano utilizzati per quello specifico uso per mancanza di fondi, perché il progetto di utilizzo non è ancora completato o è attuato gradualmente, sono retrocessi in uso gratuito ai proprietari che ne fanno richiesta.

Art. 2.
(Uso).

      1. I fondi retrocessi in uso possono avere solo destinazione agraria conforme alle coltivazioni in uso nel territorio.
      2. L'uso deve essere diretto alla intensificazione della coltura e alla migliore produttività del fondo.
      3. I fondi di cui al comma 1 non possono essere concessi ad altri soggetti, fatto salvo il diritto della successione di uso agli eredi.
      4. Ove il conduttore non desideri più mantenere in uso il fondo, esso deve essere restituito all'assessorato all'agricoltura competente.

 

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Art. 3.
(Procedura per la concessione in uso).

      1. Colui il cui bene sia stato espropriato o nei confronti del quale è iniziata la procedura per la retrocessione in uso, presenta apposita domanda alla regione competente, corredata della seguente documentazione;

          a) copia di tutti gli atti di occupazione e di esproprio;

          b) perizia giurata elaborata da un libero professionista abilitato attestante lo stato dei luoghi, la presenza di costruzioni, le colture esistenti, corredata dai certificati catastali e dagli estratti di mappa;

          c) atto sostitutivo dell'atto di notorietà ove dichiari di essere stato proprietario o di esserlo tuttora, la fase in cui si trova la procedura di esproprio, l'eventuale indennizzo percepito e l'eventuale contenzioso esistente.

      2. Copia della domanda, con un elenco della documentazione allegata, è inoltrata all'ufficio periferico competente alla cui gestione dovrebbero passare o sono passati i fondi.
      3. Decorso un mese dalla presentazione della domanda, la regione, tramite l'ufficio periferico, provvede alla consegna del fondo e redige un verbale di consegna.
      4. Decorsi quattro mesi senza che la regione abbia provveduto alla consegna del fondo, colui che ha fatto istanza di retrocessione comunica, con atto notificato alla stessa, l'intenzione di procedere all'immissione nel fondo, indicandone il giorno, l'ora, nonché il nome del professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi o dei periti agrari che procede alla verbalizzazione dell'immissione nel fondo.
      5. L'avviso è firmato per accettazione dal professionista ed è notificato alla controparte almeno due mesi prima dell'immissione. Avvenuta l'immissione il professionista cura la notifica di una copia conforme al verbale di immissione e consistenza alla regione.

 

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      6. Avverso la notifica dell'avviso di immissione la regione può notificare un provvedimento di sospensione alla facoltà di immissione. Tali provvedimenti sono impugnabili di fronte al tribunale amministrativo regionale.

Art. 4.
(Cessazione della retrocessione in uso).

      1. L'ente per la cui finalità era iniziata la procedura di occupazione o di esproprio, ove si vengano a realizzare i presupposti di cui al presente articolo, emette un decreto motivato di cessazione della retrocessione in uso. Al decreto deve essere allegata la dichiarazione giurata prevista dall'articolo 9.
      2. È requisito per la cessazione della retrocessione in uso l'esistenza dei fondi per la realizzazione del progetto per cui la procedura di esproprio era iniziata, entro un anno dall'ordinanza di cessazione di retrocessione in uso, o, ove non si debba realizzare alcuna opera, l'istituzione dell'ente a cui viene destinato il fondo e la possibilità entro un anno di permettere al pubblico la fruibilità del bene.
      3. L'ente di cui al comma 2 procede alla retrocessione in uso se il conduttore realizza opere diverse dalla conduzione agraria o che possano in qualche modo pregiudicare l'uso per cui il bene è stato espropriato.

Art. 5.
(Regolamentazione della procedura di esproprio in corso).

      1. La presentazione della domanda di concessione in uso determina la sospensione della procedura di esproprio e dell'eventuale impugnazione pendente, salva diversa espressa volontà del richiedente. La procedura di esproprio riprende e le cause sono riassunte su espressa richiesta dell'interessato ove il richiedente rinunzi alla concessione in uso ovvero l'amministrazione abbia i mezzi e le strutture per

 

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la realizzazione dei fini per i quali l'esproprio era stato iniziato.
      2. Se il pagamento dell'indennizzo non è ancora avvenuto, questo avverrà solo se il proprietario non presenta domanda di concessione in uso; in caso contrario la somma derivante dall'indennizzo è depositata presso la Cassa depositi e prestiti Spa, e all'ente espropriante è garantito un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti.
      3. L'indennizzo è corrisposto all'espropriato aumentato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto solo al momento della cessazione della retrocessione in uso.
      4. Ove l'indennizzo di esproprio sia stato già pagato, il conduttore che chiede la retrocessione in uso corrisponde all'ente un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto sull'indennità già ricevuta, salvo che preferisca restituire l'indennità stessa. Tale indennità è depositata dall'ente presso la Cassa depositi e prestiti Spa e garantisce il tasso di interesse all'ente espropriante secondo le modalità di cui al comma 2.
      5. Nessuna somma a nessun titolo deve essere corrisposta dai conduttori per l'uso in retrocessione del fondo.
      6. I fondi concessi in uso seguono il regime fiscale della proprietà.

Capo II.
ELIMINAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NELLE AREE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 16 MAGGIO 1968

Art. 6.
(Procedura per l'eliminazione dell'impatto).

      1. I proprietari delle costruzioni ad uso abitativo, realizzate entro il 31 dicembre 1990 e ricadenti nel perimetro di zona di inedificabilità assoluta, così come individuata dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione 16 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 24 maggio 1968, ai sensi dell'articolo 2-bis

 

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del decreto-legge 30 luglio 1966, n.590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n.749, ancorché trasferite a qualsiasi autorità, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, presentare domanda di regolarizzazione edilizia, secondo quanto stabilito dalla citata legge n.47 del 1985, provvedendo al pagamento dell'oblazione, secondo le modalità ivi previste, aumentata di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto attualmente vigente a decorrere dal 1o marzo 1985.
      2. La domanda di cui al comma 1 va presentata al comune di Agrigento entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e non è soggetta al parere preventivo di nessuna autorità. Essa va corredata dalla documentazione prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché da un atto di impegno, trascritto a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali, a cui è conferita la tutela del bene, di adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze alle caratteristiche di decoro che la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali ritenga necessarie.
      3. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione dell'adeguamento dell'edificio, del suo prospetto e delle sue pertinenze alle direttive dettate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e per il pagamento del costo del progetto di cui all'articolo 7 i proprietari, congiuntamente alla domanda, devono presentare idonea fidejussione bancaria o assicurativa di validità di cinque anni, pari al triplo della somma da pagare per la regolarizzazione.
      4. La domanda può essere presentata anche dai proprietari nei confronti dei quali sia avvenuto il provvedimento di acquisizione purché l'immobile non sia stato demolito o destinato ad uso pubblico.
      5. Coloro che hanno già presentato la domanda di sanatoria devono integrarla secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Dalla somma da pagare va detratto quanto eventualmente già versato.
 

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      6. L'esecutività delle ordinanze di demolizione resta sospesa durante il termine previsto per la presentazione della domanda di regolarizzazione e perde efficacia con la presentazione della domanda stessa.

Art. 7.
(Eliminazione di impatto ambientale).

      1. Il soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 6, entro tre anni dalla presentazione della domanda di regolarizzazione, di concerto con il comune, incarica un professionista di redigere un progetto di adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze alle caratteristiche ambientali in cui ricade la zona, al fine di mimetizzare al massimo la costruzione con l'ambiente circostante.
      2. La nomina del tecnico per la realizzazione del progetto è notificata, a cura del sindaco, al proprietario, il quale può nominare un proprio tecnico che può presentare osservazioni e proposte al professionista incaricato della redazione del progetto.
      3. Il progetto, approvato dalla soprintendenza di intesa con il sindaco, costituisce rilascio di concessione edilizia ed è notificato dallo stesso sindaco con l'ordinanza di esecuzione delle opere e congiuntamente alla liquidazione delle spese di progettazione al proprietario. Il proprietario è obbligato a realizzare le opere ed a pagare il costo del progetto entro un anno, pena l'incameramento della fidejussione e l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.

Capo III.
PRINCÌPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Princìpi di fruibilità).

      1. Tutti gli enti che gestiscono parchi archeologici paesaggistici naturali ne garantiscano

 

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la fruibilità pubblica prevedendo strutture idonee a garantire l'accesso e l'utilizzo agli handicappati, agli anziani, ai bambini. Essi devono altresì assicurare la presenza di strutture di svago per i bambini, in modo da stimolare l'amore di questi per la cultura, l'ambiente e il rispetto del paesaggio.
      2. Le modalità e gli orari per l'utilizzo dei beni di cui al comma 1 sono resi noti al pubblico tramite avvisi ben visibili; copie delle modalità e degli orari di utilizzo sono inviate a tutti i comuni nella cui provincia ricade l'ente o il parco; il sindaco assicura la pubblica consultazione di tali modalità.
      3. Nei luoghi di cui al comma 1 devono essere assicurati i servizi pubblici, igienici, telefonici ed idonei spazi di ristoro. Gli enti erogatori di servizi pubblici essenziali sono obbligati ad assicurare l'erogazione dei servizi per la migliore fruibilità.
      4. Gli statuti degli enti parco ed i provvedimenti istitutivi prevedono che il presidente degli enti parco sia un esperto del settore a livello nazionale e che nei consigli di amministrazione sia rappresentata la collettività locale, tramite la presenza di almeno un terzo del numero dei componenti del consiglio stesso.
      5. I componenti rappresentanti la collettività locale devono essere eletti dalle assemblee regionali o dall'amministrazione provinciale o comunale, secondo l'estensione territoriale dell'ente, tra iscritti ad albi professionali.

Art. 9.
(Dichiarazione di immediata fruibilità).

      1. Ad ogni atto di esproprio o di occupazione di urgenza deve essere allegata una dichiarazione giurata del funzionario responsabile, che attesti l'esistenza di fondi immediatamente disponibili per realizzare il progetto delle opere che va ad insistere sul fondo da espropriare, o, ove non si debba realizzare alcuna opera, che attesti che è stato istituito l'ente a cui deve essere destinato il fondo per cui il bene

 

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può essere immediatamente destinato alla pubblica fruibilità. Tale dichiarazione per i provvedimenti già notificati è resa e comunicata agli interessati entro quattro mesi. La procedura espropriativa è sospesa fino a che non è notificato tale provvedimento.

Art. 10.
(Impugnabilità degli atti).

      1. Tutti gli atti amministrativi previsti dalla presente legge sono atti definitivi immediatamente impugnabili dinanzi al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio con il rito della sospensiva. Tali decisioni devono essere motivate.

Art. 11.
(Affermazioni di princìpi fondamentali).

      1. I princìpi e le norme della presente legge costituiscono princìpi e norme fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.